DGR n.2587 del 30/12/2002
404 N. 6 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA – 22-1-2003 Parte I
DELIBERA DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 dicembre 2002, n. 2587.
D.G.R. n. 493/2002 – Regolamento per l’accreditamento – Modifica ed integrazione.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.M. 166/2001 con il quale, a seguito dell’accordo sancito in Conferenza Stato- Regioni del 18/2/2000 venivano definiti gli standard minimi nazionali per l’accreditamento delle strutture di formazione e di orientamento;
VISTA la D.G.R. 25 marzo 2002 n. 493 con la quale è stato approvato, in ambito regionale, il Regolamento per la disciplina del sistema di accreditamento delle sedi operative degli organismi, pubblici e privati, di orientamento e di formazione professionale e l’Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di accreditamento;
VISTO il nuovo accordo in materia di accreditamento delle strutture formative e delle sedi orientative sancito, nell’intervenuto mutamento del quadro costituzionale a seguito della legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2002;
RILEVATO che in tale accordo le Regioni e Province Autonome si sono impegnate, onde consentire l’elaborazione di Standard nazionali
di competenze:
– a rinviare ad epoca successiva al 30 giugno 2002, e comunque a seguito della costruzione di un compiuto sistema di descrizione e certificazione delle competenze dei lavoratori della formazione professionale autorizzato a livello nazionale, la richiesta, ai fini dell’accreditamento, di disponibilità di competenze professionali riconosciute/certificate;
– a sospendere l’allegato 2.3 del D.M. 166/01 – Quadro delle competenze necessarie per la realizzazione delle funzioni professionali dei formatori, sostituendo la scheda “capacità logistiche e gestionali A.1” del D.M. 166/01;
CONSIDERATO che il regolamento per l’accreditamento approvato con la richiamata D.G.R. n. 493/2002 prevede, per la seconda fase del processo sperimentale di accreditamento, il cui termine è fissato al 30 giugno 2002, la disponibilità di competenze professionali certificate, non più applicabile per quanto in precedenza specificato;
RILEVATO, altresì, che la tempistica prevista per le due fasi del processo sperimentale di accreditamento, (riconoscimento definitivo da richiedersi decorsi 6 mesi dal riconoscimento iniziale e concesso a seguito di verifica documentale e accertamento diretto) comunque non consente di attuare la seconda fase del processo, individuata nel Titolo II punto 2.1;
RITENUTO pertanto di non dare attuazione alle previsioni e prescrizioni richieste per la seconda fase – riconoscimento definitivo, – sospendendo gli allegati e schede relative;
RILEVATO CHE:
– le modifiche introdotte nell’accordo Stato- Regioni dell’agosto 2002;
– le impossibilità di attivazione della fase del riconoscimento definitivo, pur nell’ambito del processo sperimentale;
– la sussistenza di termini di scadenza per la presentazione delle domande non più coerenti con il mutato assetto e per le quali peraltro non sono state previste adeguate forme di pubblicizzazione, comportano l’esigenza di modificare ed integrare alcune disposizioni del regolamento;
RILEVATO che il Regolamento, tra i requisiti generali di accesso di cui al punto 1.10.1, non ha contemplato i livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate, rinviando la definizione e l’accertamento del requisito “efficacia ed efficienza del processo di accreditamento e delle esperienze pregresse” ad epoca successiva al 1° luglio 2003;
PRESO ATTO che sia il D.M. 166/01 che l’accordo Stato-Regioni dell’agosto 2002 prevedono tra i requisiti minimi che le sedi operative devono garantire per poter essere accreditate, i “livelli di efficacia ed efficienza nell’attività precedentemente realizzate”;
PRESO ATTO che il Regolamento ha invece, rispetto al modello elaborato a livello nazionale, introdotto ulteriori requisiti nonché valori ed indici aggiuntivi, proponendo come riferimento un modello di sede operativa di dimensioni rilevanti e con forti livelli di strutturazione interna, anche in relazione al personale;
CONSIDERATO opportuno tener conto delle esigenze di flessibilità e di diversificazione delle scelte organizzative invocate dal sistema formativo e da più parti prospettate, al precipuo fine di sperimentare il modello di accreditamento qualitativamente più rispondente alla realtà territoriale;
RITENUTO, alla luce di quanto evidenziato, di poter affiancare, nella fase di sperimentazione, unitamente al modello di accreditamento già definito con il regolamento approvato con la D.G.R. n. 493/2002, un modello complementare, più flessibile, e nel quale venga introdotto il criterio della efficienza e dell’efficacia, onde pervenire, alla fine del percorso sperimentale, alla definizione di un set unico di requisiti descriminanti per consentire una reale selezione qualitativa tra le sedi che richiedono l’accreditamento;
CONSIDERATO in ogni caso che, anche per il modello approvato con il Regolamento di cui alla D.G.R. n. 493/2002 occorre sospendere, per le motivazioni in precedenza espresse, le schede e gli specifici requisiti richiesti per il riconoscimento definitivo, rideterminando gli allegati;
CONSIDERATO che la scelta tra l’uno e l’altro modello, limitatamente alla fase sperimentale, debba essere rimessa agli organismi richiedenti l’accreditamento, in ragione dei criteri e requisiti richiesti nonché dei presupposti e condizioni negli stessi espressamente previsti;
AD unanimità di voti;
DELIBERA
– di modificare ed integrare il Regolamento per la disciplina del sistema di accreditamento approvato con la D.G.R. n. 493/2002 nel testo allegato sub lett. “Y”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
– di confermare gli allegati e le schede di cui al Regolamento approvato con la D.G.R. n. 493/2002, nella parte relativa al riconoscimento iniziale come dal testo allegato sub lett. “A”, costituente il primo modello di accreditamento applicabile nella fase sperimentale, denominato “Modello di accreditamento
sperimentale di tipo “A”;
– di eliminare, per le motivazioni di cui ai punti 4) e 5) delle premesse, gli allegati e le schede relative al riconoscimento definitivo;
– di approvare gli allegati e le schede nel testo allegato sub lett. “B”, costituente il secondo modello di accreditamento applicabile nella fase sperimentale, denominato “Modello di accreditamento sperimentale di tipo “B”;
– di stabilire che gli organismi richiedenti l’accreditamento possano, limitatamente alla fase sperimentale, avvalersi nel modello di accreditamento
sperimentale di tipo “A” ovvero del modello di accreditamento sperimentale di
tipo “B”, in ragione dei criteri requisiti richiesti nonché dei presupposti e condizioni negli stessi espressamente previsti.
Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente provvedimento sono depositati presso la struttura del Dipartimento proponente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.